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Che bello “smanettare” su Google di giovedì – 1998, Gazzetta Ufficiale, DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998

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Stralcio di un’area ubicata nel comune di Artogne e Pian Camuno dall’ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di metanizzazione in localita’ Monte Campione, da parte del consorzio metano Valle Camonica. (Deliberazione n. VI/36417). (GU Serie Generale n.168 del 21-07-1998)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l’art. 1-ter; Visto l’art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi’ come modificato dall’art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18; Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto “Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431”; Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all’art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero ope legis in forza degli elenchi di cui all’art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilita’ ed immodificabilita’ dello stato dei luoghi previsto dall’art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all’approvazione dei piani paesistici; Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto “Criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985”; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economicosociale; Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, cosi’ come modificato dall’art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18; Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto “Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997”; Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta della regione Lombardia 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilita’ cui all’art. 1-ter della legge 431/1985 opera sino all’entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora; Considerato, comunque, che l’adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all’art. 1-ter legge 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita’ dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta della regione Lombardia 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso; Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un’improrogabile necessita’ di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economicosociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un’esigenza assoluta di immodificabilita’, puo’ predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economicosociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesisticoambientale conforme all’adottato piano territoriale paesistico; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: che in data 11 dicembre 1997 e’ pervenuta l’istanza del Presidente protempore del Consorzio Metano di Valle Camonica, di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/1985, per la realizzazione di opere di metanizzazione in localita’ Monte Campione; che dalle risultanze dell’istruttoria svolta dal funzionario competente, cosi’ come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita’ tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita’ di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non puo’ esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l’area in questione risulta assogettata; Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l’area interessata dall’opera in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che la presente deliberazione non e’ soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto cio’ premesso; Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; Delibera: 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area ubicata nei comuni di Artogne fg. 29/R mapp. n. 4975, 4977, 975, 5024, 4983, 4985, 4291, 4296, 4292, 4293, 4294, 4994, 4498, 4295 e 4997 e Pian Camuno mapp. 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4682, 4005, 4026, 4654, 4655, 4653, 4058, 4600, 4658, 4669, 4656, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di metanizzazione in localita’ Valle Camonica; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, comma 1 legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi’ come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Milano, 29 maggio 1998 Il segretario: Sala

Sorgente: Gazzetta Ufficiale

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